Art. 1.
(Ordine professionale dei traduttori e interpreti).

      1. È istituito l'Ordine professionale dei traduttori e interpreti, in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30. All'Ordine professionale dei traduttori e interpreti appartengono: i traduttori, gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
      2. L'Ordine professionale dei traduttori e interpreti ha personalità giuridica di diritto pubblico, esercita la funzione di tenuta dell'albo e quella di controllo sulla disciplina degli iscritti.
      3. Sono traduttori coloro che traspongono per iscritto un testo da una lingua all'altra consultando le fonti terminologiche e documentali disponibili, sia cartacee che elettroniche, per l'approfondimento del concetto nel testo originale e l'individuazione del traducente che conservi la fedeltà sia a livello terminologico che concettuale. Possono anche effettuare la revisione di traduzioni, sia nella forma che nello stile, come pure nei contenuti. Sono interpreti di conferenza coloro che effettuano l'interpretazione in occasione di conferenze, congressi, convegni e riunioni utilizzando le tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva e chucotage con l'ausilio degli impianti che si rendono necessari. Sono interpreti di trattativa coloro che svolgono funzioni di interpretariato senza avvalersi degli impianti propri dell'interpretazione simultanea e delle tecniche di interpretazione consecutiva e chuchotage.
      4. Il traduttore ha il diritto di far citare il proprio nome sulla traduzione dallo stesso effettuata e di opporsi a qualsiasi deformazione della stessa. L'interprete di

 

Pag. 6

conferenza e trattativa ha il diritto di opporsi alla registrazione della propria traduzione durante lo svolgimento dell'interpretazione senza il consenso esplicito in forma scritta sia dell'interprete che dell'équipe.
      5. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione. È ammessa l'iscrizione a più di un elenco. L'iscrizione all'albo dei traduttori e interpreti non impedisce l'iscrizione ad altri albi professionali.
      6. I traduttori ed interpreti dipendenti dello Stato o di altra amministrazione, ai quali, secondo le norme loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti all'albo e non potranno esercitare la libera professione salvo i casi previsti dagli ordinamenti a loro applicabili stante il loro stato giuridico professionale.
      7. Non è richiesta l'iscrizione all'albo per effettuare attività di traduzione editoriale ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, né per esercitare l'attività di interprete turistico di cui alle normative regionali di settore. I traduttori editoriali che, non godendo del diritto di autore, desiderino iscriversi all'Ordine dei traduttori e interpreti, pur non essendovi obbligati, possono farlo se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 9 e all'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 5).